Confronta

Aste giudiziarie: di quanto è il ribasso tra un esperimento e l’altro?

Aste giudiziarie: di quanto è il ribasso tra un esperimento e l’altro?

Ho la casa pignorata e il primo esperimento d’asta è andato deserto e nessun offerente si è presentato per la vendita dell’immobile; per la prossima asta, il giudice ridurrà il prezzo di base d’asta: di quanto sarà la differenza rispetto alla prima?

Il codice di procedura civile stabilisce che, in caso di mancanza di offerte all’asta giudiziaria, il giudice può disporre una riduzione della base d’asta di un quarto rispetto alla base d’asta stabilita al precedente tentativo di vendita.
In particolare, se non vi sono domande di assegnazione o se non crede di accoglierle, il giudice dell’esecuzione può:

– pronunciare una nuova ordinanza di vendita, affinchè si proceda a nuovo incanto. In quest’ultimo caso il giudice può non modificare le condizioni di vendita ed emanare una nuova ordinanza affinchè si disponga un nuovo incanto, ovvero stabilire diverse condizioni di vendita e diverse forme di pubblicità, fissando un prezzo base inferiore di 1/4 a quello precedente. Il giudice, se stabilisce nuove condizioni di vendita o fissa un nuovo prezzo, assegna altresì un nuovo termine non inferiore a 60 giorni e non superiore a 90, entro il quale possono essere proposte offerte d’acquisto nelle forme previste per la vendita senza incanto;

– disporre la sospensione dell’esecuzione e l’amministrazione giudiziaria dei beni pignorati. Il suo scopo è di mantenere il valore stimato dei beni e di evitare la diminuzione che ne comporterebbe il ricorso ad un nuovo incanto.

 

L’amministrazione giudiziaria dell’immobile è disposta per un tempo non superiore a 3 anni e può essere affidata dal giudice dell’esecuzione:

1) ad uno o più creditori;
2) ad un istituto all’uopo autorizzato ovvero all’istituto vendite giudiziarie (ISV);
3) alo stesso debitore, a condizione che tutti i creditori vi consentano.

E’ prevista la possibilità di rinviare la vendita, sia con incanto che senza incanto, quando prestino il consenso tanto i creditori che gli offerenti che abbiamo prestato cauzione

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