Confronta

CEDOLARE SECCA SI, NO, BOH!, FORSE

CEDOLARE SECCA SI, NO, BOH!, FORSE

Siamo alle solite!

In Italia non c’è mai niente di certo, neppure nel campo fiscale e, l’agenzia delle Entrate riesce persino a darsi torto da sola!

La questione tiene banco da qualche tempo e riguarda l’applicabilità del regime di Cedolare Secca sulle locazioni abitative in cui sia presente un soggetto diverso dalla persona fisica (società).

Basta leggere le FAQ pubblicate sul sito dell’agenzia per capire quale sia la posizione della stessa sull’argomento, ……………..

Non possono accedere al regime della cedolare secca le società di persone, le società di capitali, nonché gli enti commerciali e non commerciali, e ……. sono esclusi dal campo di applicazione della cedolare secca i contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti.

E allora perché ci sono state due sentenze di Commissioni Tributarie che hanno affermato il contrario, in particolar modo sostenendo che anche se il conduttore è diverso da persona fisica, si possa accedere alla cedolare secca?
(pronuncia n. 470/03/14, della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, e la sentenza 3529/25/15 della C.T. Prov. Milano).

Forse semplicemente perché si sono rifatte alla legge e non alla circolare 26/E/2011 dell’agenzia delle entrate che forniva indicazioni contrarie in tal senso ma che, secondo i giudici, non trovando riscontro nel disposto normativo, non sono vincolanti per il contribuente.

E quindi cosa si fa?

Bisogna a tale proposito però essere cauti, sino a quando l’Agenzia stessa non invertirà rotta in modo definitivo.

Le sentenze infatti riguardano singoli casi, che vanno studiati nelle loro peculiarità. Direi che chi vuole provare ad applicare la cedolare secca ad un conduttore “società” debba partire già disposto ad una eventuale contestazione da parte dell’agenzia delle entrate di riferimento e quindi, già disposto a ricorrere in commissione tributaria, senza però la certezza che si esprima a favore del contribuente.

contenuto tratto dal sito regold.it

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