Registrazione affitti, cosa cambia per sanzioni e ravvedimento
Con la legge di Stabilità 2016, dal 1° gennaio per le registrazioni delle loczioni sono entrate in vigore nuove regole sul fronte delle sanzioni e del ravvedimento. Sono state infatti introdotte modifiche nell’ambito della disciplina sanzionatoria prevista dal Testo unico dell’imposta di registro (Dpr 131/1986) per le violazioni relative all’imposta di registro applicabile ai contratti di locazione.
Registrazione
Nel caso di registrazione per un importo inferiore a quello effettivamente pattuito, la sanzione applicabile, in origine prevista nella misura dal 200% al 400%, è stata di fatto equiparata a quella per l’omessa registrazione che va dal 120% al 240% dell’imposta dovuta.
Nel caso di registrazione tardiva, se la richiesta di registrazione è effettutata con un ritardo non superiore a 30 giorni, in luogo della sanzione ordinaria dal 120% al 240%, si applica la sanzione ridotta da un minimo del 60% a un massimo del 120%. In quest’ultima ipotesi, tuttavia, la norma prevede il pagamento in ogni caso di una sanzione minima di 200 Euro.
In alcune situazioni, la sanzione minima prevista per i ritardi contenuti nei 30 giorni può risultare superiore a quella ordinaria non ridotta, considerata nella misura massimo del 240%. Un’anomalia che tra le altre cose ha effetti distorsivi sul ravvedimento operoso.
Ravvedimento
Il ravvedimento permette di sanare le violazioni commesse anche in materia di registro usufruendo di uno sconto che aumenta al diminuire del ritardo con cui si versa l’imposta. A tal proposito, i limiti temporali sono stati ampliati e i contribuenti hanno adesso la possibilità di avvalersi del ravvedimento fino allo scadere dei termini per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate, questo se la violazione non è stata già accertata.
In alcuni casi, però, può risultare più conveniente aspettare e ravvedersi dopo 30 giorni, visto che la riduzione a 1/10 prevista per la registrazione tardiva contenuta nei 30 giorni (e quindi la sanzione del 6%) comporta comunque il versamento di un importo minimo di 20 Euro, pari a 1/10 di 200 Euro.
Versamenti
In riferimento all’omesso o ritardato pagamento dell’imposta in presenza di un contratto registrato nei termini (quindi nei casi di annualità successive alla prima, risoluzioni, proroghe e cessioni dei contratti di locazione) si rende applicabile la sanzione del 30% prevista dall’articolo 13 del Glgs 471/1997. In questo caso la modifica sta nella riduzione alla metà della sanzione per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni e 1/15 per ciascun giorno per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni.
Fonte: idealista.it
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