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Rumori in condominio: quando si possono chiamare i carabinieri

Rumori in condominio: quando si possono chiamare i carabinieri

Per far scattare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo è necessario che il rumore sia tale da superare il limite della normale tollerabilità e che esso sia in grado di arrecare disturbo ad una platea indeterminata di persone e non già ad un gruppo limitato di individui.

Quando si ha a che fare con un vicino rumoroso, è forte la tentazione di chiamare i carabinieri o la polizia e chiedere loro un pronto intervento per incutergli timore e, soprattutto, intimargli categoricamente di smetterla. Purtroppo, però, non sempre si può fare; anzi, sono più le volte in cui le autorità pubbliche non hanno poteri di intervento che quelle, invece, in cui li hanno. Per cui, nella peggiore delle ipotesi, il povero vicino tartassato dai tacchi di scarpe, dallo spostamento di sedie e mobili, dal volume di stereo e televisione non deve che affidarsi alla classica lettera dell’avvocato e ad un’azione di tipo civile, per ottenere almeno il risarcimento del danno. Se poi egli è in affitto può, sulla base di tali fatti, chiedere la risoluzione anticipata del contratto.

Quando scatta il reato di disturbo del riposo?

Partiamo da un punto certo: i carabinieri o la polizia possono intervenire solo laddove il comportamento del vicino molesto integri un’ipotesi di reato. E quindi il punto è: quando il rumore provocato dal vicino fa scattare il penale e quando, invece, rientra nell’orbita dell’illecito civile? A chiarirlo è stata la Cassazione con una sentenza di pochi giorni fa. La Corte precisa che, per far scattare il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo, sono necessari due presupposti

– che il rumore superi la normale tollerabilità (presupposto questo richiesto anche per l’azione civile di risarcimento del danno);
– che esso sia in grado di provocare disturbo ad un numero indeterminato di persone e non già ad una cerchia ristretta di famiglie.

Il concetto potrebbe sembrare generico e di non facile comprensione. Ma, se scendiamo agli esempi pratici, risulterà più agevole comprendere quando si può parlare di reato:

– quando un vicino suona il pianoforte nel cuore della notte e dà fastidio ai proprietari dei quattro appartamenti confinanti, non c’è reato: infatti i soggetti molestati sono ben individuabili e limitati:
– quando il cane di un vicino, che ha la cuccia sul cortile dell’edificio, abbaia in continuazione, arrecando fastidio a tutte le abitazione poste intorno, si può parlare di reato: il rumore è infatti percepibile da un numero indeterminato di persone. Non così sarebbe se, invece, il cane fosse chiuso in appartamento e, quindi, sentito solo dall’inquilino del piano di sotto;
– quando un locale notturno diffonde musica per strada e le onde sonore si propagano in tutto il quartiere scatta il reato; ma se alcuni dei vicini, potenzialmente vittime sonore del chiasso hanno continuato a dormire tranquilli, senza evidenziare particolari disturbi, il penale non c’è più;
– quando il vicino muove in continuazione mobili, sedie, cammina coi tacchi negli orari di riposo, grida e fa chiasso con lo stereo, c’è solo un illecito civile.

C’è, a completare il quadro, anche una fattispecie amministrativa, che punisce chi supera “i limiti massimi o differenziali di rumore fissati dalle leggi e dai decreti presidenziali in materia”. L’elemento che differenzia l’illecito amministrativo da quello penale è costituito dalla “concreta idoneità della condotta rumorosa a porre in pericolo il bene della pubblica tranquilità”: scatta l’illecito amministrativo se si verifica un semplice superamento dei limiti numerici di intensità rumorosa; scatta invece il penale se vi è un “qualcosa in più” in termini di eccessività del frastuono, oppure nel caso in cui si registri la violazione delle prescrizioni legali che disciplinano i mestieri rumorosi.

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